LO STATUTO DI ITALIA NOSTRA

Approvato dalla Prefettura di Roma
Iscritto nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n°361

Art. 1
L’Associazione Italia Nostra, costituita il 29 ottobre 1955 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.
L’Associazione, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, non ha scopo di lucro e ha carattere di volontariato conformemente alle disposizioni legislative statali e regionali concernenti la materia.

Art. 2
L’Associazione ha sede in Roma, si articola in Sezioni con almeno 15 Soci e in Consigli regionali. Può istituire Uffici di corrispondenza e rappresentanza all’estero.

Art. 3
Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare quali attività istituzionali:

a. suscitare il più vivo interesse e promuovere azioni per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita;
b. stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione;
c. stimolare l’adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell’art.9 della Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea;
d. collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
e. sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare la manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento;
f. sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di valore storico, artistico e naturale al fine di una migliore valorizzazione;
g. promuovere l’acquisizione da parte dell’associazione di edifici o proprietà in genere, di valore storico-artistico, ambientale e naturale, o assicurarne la tutela ed eventualmente anche la gestione secondo le esigenze del pubblico interesse;
h. promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di educazione ambientale nelle scuole, formazione ed aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione permanente nella società;
i. promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in particolare alla tutela e valorizzazione dei beni culturali e del territorio;
l. svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione;
m. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di studio;
n. promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o gemellaggi, conservando la propria autonomia;
o. in generale, svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 4
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate all’art. 3 salvo quelle ad esse accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali.

Art. 5
Possono diventare Soci coloro che condividono le finalità dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le diverse categorie di Soci.
La durata della qualità di Socio in ogni caso non potrà essere inferiore a 12 mesi.
L’iscrizione dei Soci può avvenire direttamente presso la Sede centrale dell’Associazione o presso una Sezione alla quale è demandata l’accettazione.
Il Consiglio direttivo nazionale può nominare Soci onorari persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti propri dell’Associazione.

Art. 6
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
Ogni prestazione a favore dell’Associazione dei Soci che ricoprono cariche elettive è a titolo gratuito.
Eventuali richieste di rimborso spese dovranno essere dettagliatamente documentate.
Il Collegio dei Probiviri decide, sentiti l’interessato, la Sezione competente e, se necessario, il Consiglio direttivo nazionale, sui ricorsi presentati contro eventuali rifiuti di domande di iscrizione.

Art. 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai residui attivi di gestione, da eventuali lasciti, donazioni e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale ad incrementarlo.

Art. 8
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote sociali;
  • contributi privati;
  • proventi derivanti da attività istituzionali o accessorie o connesse ad esse;
  • contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti testamentari.

Tutti i proventi dell’Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali.

Art. 9
Gli organi dell’ Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio direttivo nazionale;
  • la Giunta nazionale;
  • il Presidente;
  • il Segretario generale;
  • il Collegio dei Revisori dei conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

Art. 10
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci con diritto di voto in regola con il versamento della quota sociale al 31 dicembre dell’anno precedente.
L’Assemblea dei Soci è convocata in sessione ordinaria dal Presidente entro il mese di aprile di ciascun anno, per deliberare, con votazione ad referendum o con assemblea congressuale :

  • l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e della relazione della attività svolta e ogni tre anni per rinnovare le cariche sociali;
  • il programma annuale di attività proposto dal Consiglio direttivo nazionale;
  • la deliberazione sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio direttivo nazionale ponesse all’ordine del giorno.

L’ Assemblea dei Soci è convocata per deliberare con votazione ad referendum o con assemblea congressuale il rinnovo degli organi assembleari:

  • il Consiglio direttivo nazionale;
  • il Collegio dei Revisori dei conti;
  • il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea dei Soci è convocata in sessione straordinaria dal Presidente ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio direttivo nazionale, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o di almeno un ventesimo dei Soci in possesso dei requisiti di cui al primo comma.
Il Consiglio direttivo nazionale delibera la forma di svolgimento dell’assemblea.

Art. 11
L’Assemblea dei Soci, in caso di votazione ad referendum, è convocata a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno e di scheda di votazione inviati per posta o tramite il Bollettino a tutti i Soci; nell’avviso sono indicati il giorno entro il quale la scheda medesima va rispedita e il giorno in cui verrà effettuato lo scrutinio.
La chiusura della votazione ha luogo non prima di trenta giorni dalla data dell’invio delle schede, comprovata da timbro postale, e non prima di quaranta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino dell’Associazione.
Nel caso di Assemblea congressuale dei Soci da convocare con avviso postale spedito almeno 30 giorni prima o con comunicazione su bollettino pubblicato almeno 40 giorni prima, il diritto di voto sarà esercitato in sede di congresso e lo scrutinio coinciderà con la fine dei lavori congressuali.
Per l’Assemblea congressuale si osservano le norme di cui all’Art. 21 c.c.. E’ ammesso il voto per delega; ogni Socio non può essere portatore di più di 3 deleghe.
Le schede di votazione sono raccolte presso la Segreteria generale. L’apertura e lo spoglio vengono fatti collegialmente in seduta pubblica nel caso di Assemblea con votazione ad referendum e in congresso nel caso di Assemblea congressuale, da un Consigliere appositamente delegato dal Presidente dell’Associazione, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti o da uno dei Revisori da lui delegato e dal Segretario generale.
L’esito della votazione viene proclamato a chiusura dei lavori congressuali nel caso di Assemblea congressuale e – comunque – portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul numero del Bollettino successivo alla data di chiusura delle votazioni.
In caso di urgenza, il Consiglio direttivo nazionale, escluso il caso di convocazione dell’Assemblea congressuale, può abbreviare di 15 giorni i termini previsti precedentemente, chiedendone ratifica alla stessa assemblea così convocata.

Art.12
Il Consiglio direttivo nazionale è composto da 24 membri eletti tra i Soci, ogni tre anni, in sede di Assemblea con votazione ad referendum o congressuale.
Il Consiglio direttivo nazionale stabilisce le modalità delle elezioni con regolamento che garantisca le minoranze e la rappresentatività territoriale.
Qualora venga meno, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti il Presidente è tenuto ad indire una Assemblea straordinaria.
I Consiglieri prestano la loro opera a titolo gratuito.
I membri uscenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
In caso di interruzione del mandato il membro del Consiglio uscente viene sostituito dal primo dei non eletti e dura in carica fino al completamento del mandato del Consigliere uscente.
Alle sedute del Consiglio direttivo nazionale partecipano, con voto consultivo, i Presidenti dei Consigli regionali o loro delegati.
Il Consiglio direttivo nazionale:

  • elegge a scrutinio segreto il Presidente, tre Vicepresidenti e la Giunta esecutiva;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  • predispone i programmi di attività e sovrintende alla loro esecuzione;
  • determina la politica dell’Associazione;
  • esercita i più ampi poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;
  • compila e approva i regolamenti necessari per l’organizzazione e il funzionamento delle varie attività dell’Associazione;
  • delibera l’assenso alle costituzioni di Sezioni, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo, del regolamento e del numero di Soci allo Statuto e ai regolamenti dell’Associazione;
  • delibera l’assenso alle costituzioni di Consigli regionali, valutata la rispondenza dell’atto costitutivo e del regolamento allo Statuto ed ai regolamenti dell’Associazione, indicando le Sezioni comprese nell’ambito territoriale di competenza;
  • provvede a tutto quanto occorre per la realizzazione dei fini dell’Associazione;
  • approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
  • approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea annuale dei Soci;
  • può delegare parte delle proprie funzioni al Presidente e alla Giunta esecutiva;
  • nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale, ne stabilisce le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Consiglio direttivo nazionale si riunisce almeno cinque volte l’anno, su convocazione scritta del Presidente e ogni qual volta 7 dei suoi membri ne facciano richiesta precisando le materie da sottoporre al Consiglio direttivo nazionale.
Le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consigliere che non partecipi, senza giustificare la propria assenza, a tre sedute consecutive, è considerato a tutti gli effetti dimissionario.
E’ necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo nazionale per deliberare:

  1. lo scioglimento di Consigli regionali;
  2. lo scioglimento di Sezioni;
  3. il deferimento di un Socio al Collegio dei Probiviri;
  4. di ogni altro provvedimento teso a contrastare iniziative delle Sezioni e dei Consigli regionali non conformi agli scopi istituzionali dell’ Associazione.

Art. 13
La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo nazionale.
Il mandato è di tre anni, salvo revoca del Consiglio direttivo nazionale o decadenza del medesimo.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno sei volte l’anno ed esercita:

  • le funzioni di gestione ordinaria dell’Associazione in attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo nazionale e dall’Assemblea;
  • le funzioni ad essa delegate dal Consiglio direttivo nazionale e, in caso di urgenza, ne assume le funzioni.
    In quest’ultimo caso le deliberazioni della Giunta esecutiva saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio direttivo nazionale nella sua prima riunione successiva. La Giunta esecutiva può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque membri. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
    La Giunta esecutiva può altresì esercitare per delega del Consiglio direttivo nazionale funzioni di controllo amministrativo sulla organizzazione periferica dell’Associazione.

Art. 14
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione, della quale dirige l’attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio direttivo nazionale, avvalendosi del Segretario generale. Ha altresì la facoltà di promuovere giudizio e resistere in tutte le sedi giurisdizionali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente delegato o, in mancanza, dal Vicepresidente più anziano per carica.
Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo nazionale, convoca ogni qualvolta se ne manifesti la necessità i Presidenti delle Sezioni e dei Consigli regionali, o loro delegati per l’esame delle attività svolte e da svolgere e per discutere specifici problemi riguardanti l’Associazione.
Il Presidente predispone l’ordine del giorno del Consiglio direttivo nazionale.

Art. 15
Il Segretario generale è nominato dal Consiglio direttivo nazionale secondo le modalità dell’art. 12 e non ha un rapporto di lavoro subordinato.
Il mandato termina alla scadenza del Consiglio direttivo nazionale o per revoca del Consiglio medesimo e può essere riconfermato.
Spetta al Segretario generale:

  • sovrintendere al funzionamento della struttura operativa dell’Associazione e alla gestione ordinaria della Sede centrale, del personale, del patrimonio in attuazione dei deliberati della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale;
  • impostare la gestione amministrativa dell’Associazione, inclusa quella relativa alle Sezioni e ai Soci, e predisporre gli atti e i bilanci da sottoporre all’esame degli organi statutari e alla loro approvazione;
  • garantire le condizioni di operatività delle commissioni, dei gruppi di lavoro, della redazione del Bollettino;
  • coadiuvare il Presidente, la Giunta esecutiva e il Consiglio direttivo nazionale e dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni e quanto altro possa essere deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.

Il Segretario generale partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, della Giunta e di ogni altro organo o commissione dell’Associazione, esclusi il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri.

Art. 16
Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea congressuale dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
L’appartenenza al Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere nazionale, di Presidente di Consiglio regionale e di Presidente di Sezione.
Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente, che deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori dei conti.
Il Collegio provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del Codice civile sui sindaci delle società commerciali.
I Revisori dei conti sono rieleggibili.

Art.17
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni triennio ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.
Su richiesta del Consiglio direttivo nazionale il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni questione deontologica, deliberando, ove occorra, la non accettazione di domande di ammissione, la censura o la sospensione o l’espulsione del Socio.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti.
L’appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi carica all’interno dell’Associazione. I Probiviri sono rieleggibili.

Art. 18
Le Sezioni e i Consigli regionali sono costituiti con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale.
Le Sezioni ed i Consigli regionali operano sulla base di regolamenti approvati dai rispettivi Consigli direttivi, che dovranno recepire le finalità e le modalità organizzative definite dallo Statuto dell’Associazione e dal regolamento-tipo deliberato dal Consiglio direttivo nazionale.
Le Sezioni e i Consigli regionali realizzano, nell’ambito territoriale di competenza, le finalità statutarie dell’Associazione e partecipano, in sede nazionale, alle scelte di politica culturale.
I Consigli regionali, che costituiscono organo di coordinamento territoriale delle Sezioni, attuano altresì i programmi nazionali nelle realtà regionali ed hanno il compito di mantenere i rapporti con le istituzioni e le realtà sociali della regione.
Il Presidente può delegare i Presidenti dei Consigli regionali e delle Sezioni a promuovere giudizi nelle sedi giurisdizionali per conto dell’Associazione.

Art. 19
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio direttivo nazionale approva la relazione sull’attività svolta e il bilancio consuntivo dell’anno trascorso e li sottopone, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Art. 20
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza dei due terzi dei votanti, il cui numero non dovrà essere inferiore a un sesto del numero dei Soci.

Art. 21
Con deliberazione approvata da almeno i quattro quinti dei Soci, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’Associazione, nominando il liquidatore.
Il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662 e salvo diverse disposizioni di legge.

Norme transitorie
I Soci che risultano iscritti al momento dell’approvazione delle modifiche al presente Statuto conservano la qualità di Soci per tutto il periodo di iscrizione ed esercitano tutte le facoltà inerenti a tale qualità purché non incompatibili con quanto previsto dal presente Statuto.
L’Assemblea dei Soci delega altresì al Presidente i poteri per apportare al presente Statuto, sentito il Consiglio direttivo nazionale, quelle modifiche che si ritenessero necessarie per il coordinamento formale del testo o per ottemperare ad eventuali richieste degli organi statali di controllo.